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PENNONI E BANDIERE dr REDAELLI |
L’esposizione corretta
della bandiera. |
La bandiera nazionale, se esposta assieme a
quella europea, deve avere le stesse dimensioni, uguale materiale e issata su
pennoni della stessa altezza; inoltre deve rimanere a destra. Quando le bandiere sono esposte affiancate su
tre pennoni, la bandiera nazionale va messa sul pennone centrale, va alzata
per prima e ammainata per ultima. I più accorti potranno (come tradizione vuole) alzare le
bandiere tutti i giorni, non prima del levar del sole e ammainarle al
tramonto. |
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Pennoni
e Bandiere Redaelli Vicinale
dei Meiani n°90 20831
Seregno (MB) - Milano |
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Decreto del Presidente
della Repubblica (D.P.R. n° 121 del 7
aprile 2000) |
Regolamento recante
disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione
europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici |
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22; VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400; RITENUTO che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 5
febbraio1998, n. 22, il Governo è autorizzato, sentite le commissioni
parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in
merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella
dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b),
d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTI i pareri delle commissioni parlamentari competenti per
materia; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella EMANA il seguente regolamento: CAPO I Esposizione delle
bandiere all'esterno degli edifici pubblici ART. 1 1.
La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea vengono a) all'esterno degli edifici ove hanno sede i Commissari del
Governo presso le Regioni e i rappresentanti del governo nelle Province; b) all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello
Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una
circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia; c) all'esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti e
degli enti pubblici di carattere nazionale, nonché di loro uffici periferici 2.
Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici
pubblici ed istituzioni: a) nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11
febbraio(patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1 maggio (festa del
lavoro), 9 maggio b) nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite)
unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite; c) in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso
per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale,
dal Prefetto; 3.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della
legge, per "uffici giudiziari" s'intendono le sedi di tutti gli
uffici giudicanti previsti dall'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n.12, e di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso
di essi ai sensi dell'articolo 2 4.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), della
legge, le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e grado,
istituite dallo Stato, e nelle sedi degli organi centrali di governo di
ciascuna università, nonché nelle sedi principali delle singole facoltà e
scuole. 5.
Nelle occasioni indicate al comma 2, sugli edifici già quotidianamente
imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale
e di quella europea. ART. 2 1.
La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale,
sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza. 2.
La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed 3.
La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda
posizione. ART. 3 1.
In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta.
Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo ART. 4 1.
Salvi i casi indicati all'articolo 1, comma 2, il tempo di esposizione
esterna delle bandiere è regolato secondo quanto previsto dai commi seguenti. 2.
Le bandiere all'esterno degli edifici pubblici di cui all'articolo2, comma 1,
lettere a), b) e d) della legge, nonché di quelli di cui
all'articolo1, comma 1, del presente regolamento, sono esposte in
corrispondenza dell'orario di attività dei rispettivi uffici. 3.
Le bandiere all'esterno delle scuole e delle università statali sono esposte
nei giorni di lezioni e di esami. 4.
Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi
elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di
sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio. 5.
L'esposizione delle bandiere all'esterno delle rappresentanze diplomatiche,
degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero è 6.
Tranne il caso di cui al comma 4, le bandiere, di norma, non sono alzate
prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto. In ogni caso
l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a
condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato. |
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CAPO II ART. 5 1.
Se la bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il
primo posto. 2.
Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di
velo nero. CAPO III ART.6 1.
All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera
dell'Unione europea sono esposte negli uffici: a) dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di
Stato; b) dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici
equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonché dei dirigenti
preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione
territoriale non inferiore alla provincia; c) dei titolari della massima carica istituzionale degli enti
pubblici di dimensione nazionale, e dei titolari degli uffici dirigenziali
corrispondenti a quelli di cui alla lettera b), d) dei titolari della massima carica istituzionale delle autorità
indipendenti; e) dei dirigenti degli uffici giudiziari indicati
nell'articolo 1, comma 3; f) i capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici
consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. Per i consoli
onorari l'esposizione é facoltativa. 2.
La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di 3.
Nei luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il ritratto del Capo ART.7 1.
Nei casi indicati nell'articolo 6, le bandiere nazionale ed europea, Capo IV ART.8 1. All'esterno
e all'interno degli edifici pubblici si espongono ART.9 1. Le bandiere sono esposte in
buono stato e correttamente dispiegate; 2. Su
ciascuna asta si espone una sola bandiera. ART. 10 1.
Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta
delle bandiere all'esterno e all'interno. 2.
I rappresentanti del governo nelle province vigilano sull'adempimento delle
disposizioni sulla esposizione delle bandiere. ART. 11 1.
Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari
e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche
consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale. ART. 12 1. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle
sedi delle Regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e
regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera
nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o
gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di
quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale. |
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